L’imprenditore e l’art. 2086, secondo comma, c.c.: un nuovo dovere che chiede pieno riconoscimento – Il cigno bianco®

Da qualche tempo, il Legislatore sta prestando sempre più attenzione all’organizzazione dell’impresa; ciò avviene man mano che aumenta la consapevolezza circa l’importanza dell’organizzazione per intercettare e governare i rischi d’impresa (e, tra questi, il rischio crisi). E il processo normativo in atto è già giunto a tal punto da aver configurato, con l’interpolazione del secondo comma dell’art. 2086 c.c. da parte del codice della crisi, un chiaro e nuovo dovere a carico dell’imprenditore (in aggiunta ai doveri che gravano sugli organi sociali). Pochi ne parlano in questi termini; ancor meno indagano circa l’impatto sul nostro sistema giuridico di questo dovere.

La premessa epistemologica

Quelle poche volte in cui il Legislatore nazionale – continuamente sovrastato dalla Visible Hand del Legislatore europeo [1] e al costante inseguimento di una economia globalizzata e di una tecnologia sempre più sofisticata – coglie nel segno, ecco che l’interprete della legge si fa trovare pronto a sminuire la novità, per riportarla nel “recinto” di vecchie e più confortevoli categorie.

Il meccanismo “sabotatore della novità, quando non è voluto, è per lo più inconscio, collegato a motivi che derivano, a loro volta, da altri meccanismi, di precomprensione, che sottintendono l’attività ermeneutica [2]. “Evidentemente il problema dell’uomo sulla terra oggi è molto più nella trasformazione dell’individuo che nella trasformazione della società, perché qualsiasi cosa si faccia ora non si riesce ad organizzare ciò che esiste” (G. Blitz, in Il filo dello yoga, a cura di C. Sgroi e I. Gamelli, IDEA, Milano, 1986, p. 31).

In ogni caso, se non vogliamo, con fare gattopardesco, che “tutto riman(ga) com’è” nonostante i continui cambiamenti, il momento è propizio perché ciascuno di noi, one by one, smascheri le proprie “ valutazioni anticipatrici ” [3] con i sottesi meccanismi automatici di precomprensione e, assumendone consapevolezza, decida liberamente a quali possibilità dare credito.

In particolare, l’interprete della legge, che sia disposto a fare questo lavoro su se stesso e che tenga bene a mente che “ il diritto non è mai un dato, ma una continua creazione (di cui) è continuo collaboratore lo (stesso) interprete ” (sono le parole usate da un maestro del diritto, T. Ascarelli, Problemi giuridici, I, Giuffrè, 1959, p. 14, il quale ha osservato anche che “il rapporto tra una legge e la sua interpretazione non è quello che corre tra la realtà e il suo specchio, ma quello che corre tra il seme e la pianta”), potrà valutare, dapprima, se assecondare le sue precomprensioni o liberarsene come da condizionamenti e, solo dopo, decidere se dare voce o meno alle potenzialità espansive di alcune interessanti e recenti novità normative. Ciò senza credere, o peggio ancora, predicare che è la specificità del discorso giuridico a imporre una scelta piuttosto che l’altra, ma assumendosi la responsabilità della sua scelta.

Il secondo comma dell’art. 2086 c.c.

Tra le nuove norme dalle potenzialità espansive ancora inespresse, a dispetto dei roboanti proclami che osannano alla novità, vi è il secondo comma dell’art. 2086 c.c. , interpolato dal codice della crisi d’impresa (d’ora in poi, il “CCII”) [4], secondo cui “(l)’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale…”.

In questo caso, per la verità, nel “sabotaggio” della piena operatività della norma di cui si sta per trattare, sta giocando un ruolo fondamentale il fatto che il dovere di istituire un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, non è nuovo per il nostro ordinamento giuridico.

Già da qualche tempo la legislazione speciale prevede l’istituzione di questi adeguati assetti, per gestire quel particolare tipo di rischio avente rilevanza generale e riguardante l’attività creditizia e assicurativa.

È noto, poi, che la riforma delle società di capitali, con l’introduzione dell’art. 2381 c.c. in materia di società per azioni, ha posto un preciso obbligo in capo all’amministratore delegato di curare l’istituzione di adeguati assetti, a tutto il consiglio di valutarne l’adeguatezza e, ancora, al collegio sindacale di verificare il corretto e concreto funzionamento di questo assetto. Quindi, almeno a far tempo dalla entrata in vigore della riforma delle società di capitali del 2003, l’istituzione degli adeguati assetti è stata scolpita nella pietra come primo principio di corretta amministrazione cui si devono attenere gli organi delle società di capitali nella gestione dell’impresa [5].

È un’indubbia novità, però, la prescrizione di questo dovere (di istituire adeguati assetti) in capo all’imprenditore [6]. Infatti, la lettera della norma è chiara nell’imporre direttamente all’imprenditore il dovere di istituire adeguati assetti ed è un vincolo giuridico, oltre che una nostra convenzione linguistica, quello di attribuire alla norma giuridica, nella sua applicazione (e prim’ancora nella sua interpretazione), il “senso fatto palese dal significato proprio delle parole” (art. 12, primo comma, preleggi).

Se poi attingendo, per sintesi, a una delle migliori dottrine che si è occupata di teoria generale del diritto, si considera che “ il dovere è, precisamente, la condizione del destinatario della norma, di non potersi esimere da un certo comportamento, previsto (per l’appunto) dalla norma, per meritare la sua azione una valutazione di conformità al diritto, e al tempo stesso per non incappare, con l’attività opposta, in una valutazione di difformità al diritto” (E. Allorio, L’ordinamento giuridico nel prisma dell’accertamento giudiziale, in Problemi di diritto, Milano, 1957, I, p. 16), a chi scrive pare evidente che, essendo cambiato il destinatario della norma, c’è anche un nuovo dovere nel nostro ordinamento giuridico.

Gli adeguati assetti come regola di governance interna

Eppure, la letteratura giuridica successiva all’entrata in vigore della norma di cui si tratta è già abbondante di opere e contributi che trattano di nuovi e più pregnanti doveri degli organi sociali (con tanto di correlate e nuove responsabilità, per la verità talvolta solo enunciate e raramente sviscerate in concreto nel loro possibile dipanarsi; ma su questo aspetto tornerò infra); mentre è quasi inesistente l’indagine circa gli effetti di questo dovere (e della sua violazione) sulla sfera giuridica e sull’interagire professionale dell’imprenditore, che sia svolta al netto della resa dei conti interna alla società che ci può essere in termini di azioni (e scarico) di responsabilità.

Resa dei conti che c’era già sin dalla riforma delle società di capitali del 2003 (almeno per le s.p.a. e, sulla base dell’applicazione analogica del quinto comma del già menzionato art. 2381 c.c., per le s.r.l.) e continuerà ad esserci ancor di più, dal momento che il Legislatore del CCII ha configurato una vera e propria posizione di garanzia in capo agli amministratori (coinvolgendo pure l’organo di controllo con specifici compiti) circa l’istituzione di adeguati assetti (si fa riferimento alle norme che hanno reso transtipico, per “l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva”, il dovere di istituire adeguati assetti: artt. 2257, 2380 bis, 2409 novies e 2475 c.c.). Resa dei conti che però, come ci ha ben spiegato il Presidente della Quindicesima Sezione Civile – Impresa B presso il Tribunale di Milano, Dott. Angelo Mambriani [7], non è stata modificata, nella dinamica concreta e nei rapporti di forza tra gli attori dell’impresa, dalle nuove disposizioni introdotte dal CCII; se è vero – come rilevato, dati alla mano, per l’appunto da chi presiede la sezione deputata a decidere le controversie in subiecta materia – che fino ad ora non ci sono stati casi di azioni di responsabilità innestate sulla prospettazione della carenza o inadeguatezza di adeguati assetti, piuttosto che su mancate o inidonee reazioni per recuperare la continuità [8].

Considerazione a parte merita, invece, la proliferazione dei ricorsi ex art. 2409 c.c. (“Denunzia al tribunale”) presentati sulla base sempre della prospettazione della carenza e della inadeguatezza degli assetti ex art. 2086 c.c. [9] e ciò perché, in questo caso, per potersi esperire l’azione è sufficiente allegare un danno potenziale, senza passare attraverso le forche caudine della prova rigorosa; prova richiesta invece dalle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali.

E allora, proprio perché i pesi e i contrappesi posti dal CCII all’interno dell’impresa non stanno spostando più di tanto e concretamente ciò che accade nei Tribunali (costituenti, notariamente, la cartina di tornasole dell’efficacia – in questo caso incentivante a istituire adeguati assetti – delle nuove norme che vengano man mano poste dal Legislatore); tanto vale, come si diceva all’inizio del presente contributo, smascherare le “ valutazioni anticipatrici ” che, nonostante il chiaro dovere di istituire adeguati assetti posto ora in capo all’imprenditore dal secondo comma dell’art. 2086 c.c., conducono a ritenere ancora il predetto dovere soltanto una regola di governance interna, il metro e la misura di responsabilità degli organi sociali nell’attività di gestione efficiente dell’impresa.

Un’altra prospettiva di indagine

Si potrebbe giungere, così, a dare credito a un’altra prospettiva di indagine rispetto a quest’ultima pluriesplorata e, beninteso, ancora valida (anzi, ulteriormente rafforzata dalla funzionalizzazione espressa degli adeguati assetti e dalla configurazione in capo agli amministratori, come si è già detto, di una precisa posizione di garanzia); una nuova prospettiva di indagine che verifichi se la norma in esame, pur non prevedendo un’espressa sanzione per la violazione del dovere enunciato, faccia o meno scaturire nuovi doveri o poteri, innanzitutto, in capo all’imprenditore, ne modifichi di già esistenti e, in definitiva, come la stessa norma impatti sulla ricostruzione dei vari istituti del nostro sistema giuridico quando è coinvolto per l’appunto un imprenditore.

Una indagine di questo tipo potrebbe condurre all’esito facilmente preconizzabile, peraltro già correttamente messo in evidenza dalla dottrina, secondo cui l’art. 2086 c.c. (forse, insieme all’art. 3 CCII), “sancisce una vera e propria condizione di legittimazione all’esercizio dell’attività economica: un’attività cui l’ordinamento non conced(e) un diritto di cittadinanza assoluto, ma che diviene un privilegio condizionato, il cui esercizio dunque è legittimo nella misura in cui l’iniziativa economica venga organizzata e gestita in condizioni di continuo equilibrio, non solo di natura finanziaria, ma anche rispetto a quei valori, quelle istanze, quei principi costituzionali consacrati negli articolo 9 e 41 della Carta costituzionale” [10].

Ma un conto è affermare quanto sopra con una circonlocuzione sintetica, sia pure efficace; un altro conto è andare a toccare con mano gli effetti per l’imprenditore, rilevanti fuori l’impresa, scaturenti da questo nuovo dovere: l’esito di questo upgrade, visto nelle sue dinamiche concrete e inevitabilmente selettive di chi sarà legittimato a fare impresa un domani, potrebbe non piacere all’interprete della legge, anche a quello sempre pronto a spendersi in proclami a favore della “sostenibilità”.

Del resto, con buona pace della diversa sensibilità degli interpreti, questa indagine si impone anche in conformità a un postulato di coerenza, che si può senz’altro considerare come uno degli strumenti di ricostruzione del nostro ordinamento giuridico [11]: se il Legislatore del CCII avesse voluto rimanere sul piano del diritto societario (classicamente inteso come insieme di regole di funzionamento interno della società, abituato a porre doveri in capo agli organi sociali dell’impresa collettiva per orientare la loro attività e ciò fino al punto di sanzionare la loro violazione con gli strumenti classici dell’azione di responsabilità), avrebbe solo integrato l’art. 2381 c.c. funzionalizzando l’istituzione degli adeguati assetti alla rilevazione tempestiva della crisi; avrebbe poi reso la regola transtipica, come ha fatto, ripetendo la norma nella disciplina degli altri tipi di società; e si sarebbe fermato lì.

Invece, il Legislatore, traslando sul piano del diritto civile, ha configurato, nella parte generale del codice civile e in una delle primissime norme dedicate all’impresa in generale, per l’appunto il dovere dell’imprenditore di gestire l’impresa istituendo assetti adeguati alla “ natura ” e alle “ dimensioni ” dell’impresa stessa [12]. E ciò in ottemperanza a una precisa disposizione della legge delega da cui è partorito il CCII (l’art. 14, lett. b) della Legge 155/2017, la c.d. riforma Rordorf), secondo cui il Governo avrebbe dovuto prevedere, come di fatto poi ha previsto, “il dovere – si badi bene, anzitutto – dell’imprenditore e – poi – degli organi sociali di istituire adeguati assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale”.

La ratio della norma in esame

A favore di questa delineata prospettiva di indagine, per così dire, esterna all’impresa, gioca un ruolo fondamentale la c.d. ratio della norma in esame, ovvero la sua finalità oggettiva in cui si sostanzia, com’è noto, “l’intenzione del Legislatore” e che costituisce il secondo canone, posto subito dopo quello letterale, cui la legge vincola l’interprete nella applicazione (e, prim’ancora, nella interpretazione) della norma (art. 12, primo comma, preleggi).

Al riguardo, vi è da dire che una prima finalità è enunciata chiaramente dalla norma di cui stiamo trattando: l’imprenditore deve istituire assetti adeguatialla natura e alle dimensioni dell’impresa” e ciò senz’altro “ in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale ” (si vuole che lo stesso imprenditore, con gli strumenti previsti dall’ordinamento, si attivi tempestivamente per superare la stessa crisi e per recuperare la medesima continuità aziendale). Ma non è tutto. C’è la congiunzione coordinante “ anche ” – a parere di scrive, opera di un’altra scelta azzeccata, anche se non sappiamo quanto consapevole, del Legislatore delegato (del resto, come ci ricordava il giurista tedesco Gustav Radbruch, la legge deve essere per forza più intelligente del suo autore) – che lascia aperta all’interprete la possibilità di ancorare la doverosità del comportamento di istituire adeguati assetti a funzioni diverse rispetto a quella della rilevazione tempestiva della crisi e del recupero della continuità aziendale. A quali funzioni? Indubbiamente, a funzioni che si ricavano da norme già esistenti (o che verranno introdotte in futuro) e che prescrivono (o prescriveranno) come doverosi ulteriori comportamenti da parte dell’imprenditore e in qualche modo collegabili all’istituzione degli adeguati assetti.

Quest’ultimo specifico aspetto da solo richiederebbe una apposita indagine e più di un approfondimento, ma si può senz’altro osservare che la prima di queste norme cui ancorare “funzionalmente” la istituzione di adeguati assetti, per dare significato a quell’“anche, è niente di meno che una norma di rango costituzionale e, perciò, in vigore nel nostro ordinamento giuridico dal lontano 1948: l’art. 41 Cost. che proclama la libertà della iniziativa economica privata (unanimamente intesa, per lo più, come attività di impresa), ma a due condizioni:

(i) che non sia “in contrasto con l’utilità sociale e a danno di salute, ambiente, sicurezza, libertà (evidentemente, degli altri) e dignità umana e

(ii) che “possa essere indirizzata e coordinata (dalla legge appunto) a fini sociali e ambientali ”.

Con la conseguenza che non è peregrino, in prima battuta, predicare la funzionalizzazione degli adeguati assetti che deve istituire un imprenditore, oltre che alla rilevazione tempestiva della crisi, alla protezione dei valori richiamati dalla norma costituzionale se e in quanto possano essere in qualche modo “toccati” dall’attività d’impresa.

Proseguendo su questo “binario”, non mi pare nemmeno molto discutibile, se non altro in considerazione del parametro dell’“utilità sociale” enunciato dallo stesso art. 41 Cost., che in quell’“anche” siano inclusi tutti i doveri sulla “sostenibilità”, se, ovviamente, l’ottemperanza agli stessi si imponga (a questo punto, sulla base di una lettura dell’art. 2086 c.c. alla luce del più volte citato precetto costituzionale) per la natura” dell’attività esercitata; e ciò anche se l’attività di impresa in questione non sia, per avventura, inserita nel perimetro soggettivo – calibrato solitamente sul requisito dimensionale dell’impresa [13] – della prescrizione che viene, di volta in volta, presa in considerazione dalla singola norma contenente doveri per perseguire la gestione sostenibile dell’impresa.

Quindi, la predisposizione di adeguati assetti è lo strumento che il diritto ha introdotto, in maniera sempre più pervasiva, per la mitigazione e, comunque, la gestione preventiva del “rischio di impresa nell’accezione cangiante che va via via assumendo nel tempo (si vedano le illuminanti pagine sul tema di D. Galletti, Le politiche di gestione del rischio, Napoli, 2021, che configura la stessa impresa come “strumento organizzato per la gestione del rischio”). Rischio di impresa che, oggigiorno, non è più (o meglio, non solo) rischio che l’imprenditore non abbia successo nella sua attività (e che giustificava storicamente la norma della doverosità degli adeguati assetti come sola regola di governance interna); ma è anche, soprattutto – direi -, il rischio che l’impresa generi esternalità negative che non assorbe e scarica all’esterno, sulla collettività (mi si consenta il rinvio al mio precedente contributo “Gli “adeguati assetti”, il rischio d’impresa e l’articolo 41 della Costituzione” pubblicato su questa Rivista in data 13 luglio 2023).

Ne consegue che, ponendosi, con l’art. 2086, secondo comma, c.c., il dovere di istituire adeguati assetti direttamente in capo all’imprenditore, sono stati trascesi gli interessi individuali del successo e dell’efficienza dell’impresa che connotavano lo stesso dovere allorché posto solo a carico degli organi sociali e, in definitiva, è stata imposta la “procedimentalizzazione dell’attività imprenditoriale ” funzionale, soprattutto, “ ad evitare di provocare scenari potenzialmente pregiudizievoli per tutte le sfere di interessi alieni implicate ” (sul punto si veda ancora D. Galletti, L’organizzazione dell’impresa e il quomodo della produzione. L’impresa non è più black box?, in Rivista di Diritto dell’Impresa, 2023, p. 111). Finalità, questa, che è nuova nel sistema per il dovere di istituire adeguati assetti e che, non a caso, il Legislatore della crisi ha imposto direttamente (anche) all’imprenditore di perseguire come “condizione di legittimazione all’esercizio dell’attività d’impresa”.

La conclusione

In conclusione, ci troviamo indiscutibilmente di fronte a una nuova norma (per l’appunto, l’art. 2086, secondo comma, c.c.) che prescrive un nuovo dovere, il cui impatto, anche in ragione degli interessi generali che coinvolge, non si apprezza solo nelle dinamiche interne all’impresa, ma va seriamente indagato, con gli strumenti propri della scienza giuridica, su tutto il sistema.

E così, d’ora in poi, quando l’interprete della legge parla o scrive dell’imprenditore “calato” nel sistema giuridico, è quantomeno autorizzato a considerarlo un soggetto “accompagnato” inscindibilmente, nel suo agire, dall’ottemperanza a questo dovere e ciò non tanto nel suo interesse ma nell’interesse degli altri.

Su questo presupposto, potrà valutare se e come sia stato modificato il singolo istituto giuridico che riguarda lo stesso imprenditore e che venga in considerazione di volta in volta.

Il primo istituto a poter essere ripensato in ragione dell’introduzione di questo nuovo dovere, che in definitiva ha tipizzato un dovere di protezione, è il contratto; istituto che, a parere di chi scrive e non solo [14], è stato intaccato dal nuovo dovere a tal punto da risultarne trasfigurato (come ho provato ad argomentare in altri miei due sintetici contributi dal titolo “Gli “adeguati assetti” e l’inadempimento delle obbligazioni” e “Gli “adeguati assetti” di cui all’articolo 2086 c.c. e il contratto”, pubblicati sempre su questa Rivista, rispettivamente, in data 13 ottobre 2022 e 20 ottobre 2023).

Degna di altrettanto interesse è, a mio parere, l’indagine sul se e in che misura anche l’istituto della responsabilità civile extracontrattuale dell’imprenditore sia stato modificato dall’innesto nel sistema di questo nuovo dovere, come si diceva, di protezione, posto in capo allo stesso imprenditore.

Mi si consenta di anticipare che, su questo specifico tema, è in corso l’elaborazione di un apposito contributo, che verrà pubblicato sempre su questa Rivista.

*A cura di Alessandro Palma, Founder di Studio Legale Palma

NOTE

[1] Si veda H. W. Micklitz, The Visible Hand of European Regulatory Private Law – The Transformation of European Private Law from Autonomy to Functionalism in Competition and Regulation, in P. Eeckhout – T. Tridimas (a cura di), Yearbook of European Law, 2009.

[2] Si veda J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamento di razionalità nella prassi decisionale del giudice, Traduzioni della Scuola di Perfezionamento in diritto civile dell’Università di Camerino, Pietro Perlingieri (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, 1983.

[3] J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo cit., p. 136.

[4] Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e s.m.i..

[5] Che si tratti di principio di corretta amministrazione lo si ricava direttamente dall’art. 2403 c.c., che chiama il collegio sindacale a vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e puntualizza che, tra questi, vi è l’istituzione degli adeguati assetti.

[6] La norma parla di “imprenditore che oper(a) in forma societaria o collettiva”, ma si può senz’altro ritenere che il CCII recuperi questo dovere in capo all’imprenditore individuale prescrivendo, all’art. 3 dello stesso CCI, che “(l)’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

[7] Nella sua relazione al convegno “Assetti organizzativi adeguati e responsabilità degli amministratori” del 14 dicembre 2023, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e tenutosi presso la Sala conferenze Eligio Gualdoni del Palazzo di Giustizia di Milano.

[8] Lo stesso Dott. Mambriani ha individuato, nel corso di altro convegno, sette sub-fattispecie di responsabilità degli amministratori nella più generale fattispecie di cui all’art. 2086, secondo comma, c.c. (costituite dalla omessa istituzione degli assetti, dalla inadeguata istituzione degli assetti e, poi, dalla omessa rilevazione della crisi, dalla ritardata rilevazione della crisi, dalla omessa reazione alla crisi, dalla ritardata reazione alla crisi e, infine, dall’inidonea reazione alla crisi). Moltiplicando per due queste sub-fattispecie, se si ha riguardo anche alla continuità aziendale, si arriverebbe addirittura a quattordici sub-fattispecie.

[9] Si vedano, tra le altre, Trib. Milano, 21 ottobre 2019, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Roma, 8 aprile 2020, in www.dirittobancario.it; Trib. Roma, 15 settembre 2020, in www.ilcaso.it; Trib. Venezia, 16 dicembre 2020, in www.ilcaso.it; Trib. Cagliari, 10 gennaio 2022, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Catania, 8 marzo 2023, in Ius.

[10] Così, testualmente, P. Benazzo, Gli strumenti di regolazione della crisi delle società e i diritti “corporativi”: che ne resta dei soci?, in Diritto della crisi, 4 dicembre 2023. Nello stesso senso, si veda A.M. Benedetti, “Principi (definitori) e clausole generali (ambulatorie): «Assetti organizzativi adeguati» e (nozione di) «impresa» nell’art. 2086 c.c.”, in Rivista di diritto civile, 5, 2023, che nel sottolineare che il nuovo art. 2086, secondo comma, c.c. pone anzitutto una norma di principio, ha efficacemente osservato che oramai “l’imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività organizzata “anche mediante assetti contabili e amministrativi adeguati…””.

[11] Mi sia consentita la citazione di un elaborato, a quanto mi risulta inedito, di V. Tavormina, Appunti di teoria generale del processo, Corso di teoria del processo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, anno accademico 1993-1994. Il mio primo Maestro argomentava, con la sua solita stringenza logica, che il postulato di coerenza dell’ordinamento si deduce “da una serie di norme, tra le quali l’art. 15 disp. prel. c.c. nella parte in cui ricollega l’abrogazione di una legge alla successiva approvazione di disposizioni “incompatibili” e quindi implicitamente nega la loro contestuale vigenza; l’art. 1342.1 c.c. che esclude la contemporanea vigenza di clausole contrattuale incompatibili quanto meno per il caso ivi disciplinato di contratti conclusi mediante moduli o formulari; ecc. Per esempio – proseguiva -, risponde senz’altro a tale postulato (rectius: principio normativo) di coerenza l’impossibilità di coesistenza di due proprietari dello stesso bene, che è sancita dalla legge quando definisce il relativo diritto in termini di “pienezza ed esclusività” del godimento (art. 832 c.c.); costituisce invece espressione dei suoi limiti positivi la coesistenza ammessa dalla stessa legge di due obbligazioni di consegna della stessa cosa in locazione a due persone diverse (art. 1380 c.c.)”

[12] Interessante al riguardo F. Di Ciommo, La responsabilità civile di inizio millennio. Il caso del nuovo art. 2086 c.c. in tema di responsabilità di imprenditore e amministratore, in Danno e responsabilità, 4/2022, che ripercorre la storia dell’“allargamento progressivo e inarrestabile del perimetro applicativo del perimetro risarcitorio”, collegandolo suggestivamente alla crisi del diritto civile.

[13] In questo senso è tutta la recente disciplina unionale in materia di sostenibilità. Si veda la recentissima CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Dicembre 2022).

[14] D. Galletti, L’organizzazione dell’impresa e il quomodo della produzione cit., p. 123 ss..