La (in)compatibilità della domanda giudiziale di ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio) con i vari modi di risoluzione del contratto, diversi dal recesso ex art. 1385, comma 2, c.c.

Di Alessandro Palma

Le Sezioni Unite, nel rispondere negativamente al quesito in ordine alla ammissibilità delle “domande di recesso e di ritenzione della caparra”, formulate, in appello, in sostituzione alle domande di risoluzione e di risarcimento dei danni secondo le norme generali, qualifica non in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale i rapporti tra le sopra contrapposte domande, stabilendo che “la domanda di ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio) è legittimamente proponibile solo in collegamento con l’esercizio dell’“azione di recesso” e purché ciò avvenga nell’incipit del processo.

LE SEZIONI UNITE SULLA CAPARRA CONFIRMATORIA: MOLTI CHIARIMENTI E ALCUNE ZONE D’OMBRA

Le Sezioni Unite prendono posizione sulla questione in ordine al “coordinamento dei due “alternativi” rimedi risarcitori concesso alla parte adempiente dall’art.1385 c.c. con particolare riferimento alla possibilità per la (stessa) parte adempiente, che abbia agito per la risoluzione del contratto e per la condanna della parte inadempiente al risarcimento del danno ex art 1453 c.c., di sostituire detta pretesa chiedendo, anche in appello, il recesso ex art. 1385 c.c.” e l’acquisizione definitiva della caparra (o del suo doppio).

La rimessione della suddetta (controversa) questione di diritto alle Sezioni Unite ha costituito, a ben vedere, l’occasione perché queste ultime elaborassero, con la decisione che si annota, un “trattatello” sull’istituto della caparra confirmatoria, apprezzabile sotto diversi profili. Sennonché, vi è subito da dire che l’obiettivo di esaustività mirabilmente perseguito dalle Sezioni Unite, è stato parzialmente centrato, avendo le stesse lasciato in una zona d’ombra alcune importanti questioni che attengono, segnatamente, al rapporto tra le fattispecie di risoluzione del diritto (diverse dal recesso ex art.1385, secondo comma, c.c.) e il diritto di ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio).

Tratto dal Corriere Giuridico, n. 3 del 2009