La natura sussidiaria dell’obbligazione solidale nell’accollo cumulativo accettato dal creditore

Il caso su cui si è pronunciata la Cassazione si collega alla pretesa avanzata in via monitoria da una s.p.a. nei confronti di una persona fisica. Quest’ultima ha proposto opposizione all’esecuzione intrapresa contro di lui dalla società, deducendo che, a seguito di accollo del debito da parte di una cooperativa, l’obbligazione di pagamento era stata trasferita all’accollante.

Sia il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, che il Tribunale salernitano hanno rigettato l’opposizione, ritenendo, da un lato, che il debitore originario non potesse considerarsi liberato in mancanza di una manifestazione di volontà del creditore in tal senso e, dall’altro, che non fosse possibile estendere all’accollo la regola della responsabilità sussidiaria prevista per la delegazione, attesa la diversità strutturale delle due figure.

Avverso la decisione del menzionato Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’originario debitore, lamentando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1268, comma 2, 1272, comma 1, 1273, comma 3, c.c..

Ha assunto, in particolare, il ricorrente, che nell’accollo cumulativo l’obbligazione del debitore originario è sussidiaria e il creditore è tenuto a chiedere preventivamente l’adempimento dell’accollante, e ciò per una serie di ragioni che la Corte di cassazione ha avuto cura di riepilogare.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e formulando, per il giudice di rinvio, il principio di diritto sopra trascritto quale massima della decisione che si annota e per la consultazione della quale si rimanda al download dell’articolo completo.

Tratto dal Corriere Giuridico, n. 9/2004